ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 1 – Classificazione delle aziende

  1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi: A I) Aziende o unità produttive con attività industriale…, centrali termoelettriche …, aziende estrattive ecc. II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori… riconducibili ai gruppi tariffari INAIL III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori…del comparto dell’agricoltura B Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A C Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Art. 2 – Organizzazione di pronto soccorso

  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente Decreto,e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.
  2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente Decreto, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2.

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