Impianti di rilevazione incendi
Riferimenti normativi:
DPR 151/2011.Art 6 Obblighi connessi con l’esercizio dall’attività.
Gli enti e i privati responsabili dell’attività di cui all’allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.L. 9 Aprile 2008 n.81 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza:
- i sistemi
- i dispositivi
- le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
devono effettuare:
- verifiche di controllo
- interventi di manutenzione
secondo le cadenze temporali indicate dal Comando VVF nel CPI/SCIA
D.M. 10.03.98 Art.4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (se luogo di lavoro)
Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 Gennaio 2013 D.M. 20.12.2012
Si disciplina art.1 Progettazione, costruzione esercizio e manutenzione
degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011)
La norma UNI 11224:2019 descrive le procedure che devono essere applicate per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio e la periodicità minima per l’esecuzione di ogni fase.
- La sorveglianza: consiste in un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Il controllo periodico: consiste in un insieme di operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- La manutenzione ordinaria: consiste in un’operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
- La manutenzione straordinaria: consiste in un intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
La norma suddivide la manutenzione in base al tipo di sistema di rivelazione incendi installato:
- sistemi convenzionali antincendio
- sistemi analogici indirizzati antincendio
Nel caso di sistema convenzionale i dispositivi e gli azionamenti (pulsanti antincendio) dovranno essere provati nella misura del 100% ad ogni controllo semestrale antincendio.
Per gli impianti analogici indirizzati viene definita la percentuale dei punti da controllare in funzione dell’anzianità dell’impianto:
1)Dalla consegna formale dell’impianto al 6° anno
Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale, esteso a tutte le zone di rivelazione, per almeno il 50% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti. L’anno successivo si effettuerà il controllo sul 50% restante.
2)Dal 7° al 12° anno
Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale del 100% di tutti i rivelatori antincendio e pulsanti manuali di allarme.
3)Dal 13° al 18° anno
Il sistema sia di tipo convenzionale che di tipo analogico indirizzato dovrà essere sottoposto alla “Verifica generale”
Per poter eseguire il controllo periodico secondo quanto disposto dalla nuova normativa UNI 11224:2019, è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- Dichiarazione di Conformità D.M. 37/08 relativa all’installazione dell’impianto di rivelazione incendi;
- disegni e relazione di progetto As-built con logiche di funzionamento dell’impianto antincendio;
- manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.